Istituto Criminologia.it di Vibo Valentia

Decreto Riconoscimento
giuridico nazionale
CSI FORENSIC è membro delle
NAZIONI UNITE
per i Diritti Umani
CSI:Forensic, invito Tribunale commissione Albo CTU

 


Glossario ad uso dei giudici 
(e degli operatori del diritto) 
de
i termini ingannevoli (e non) 
in perizia grafologica



di
Prof. Saverio Fortunato
(Specialista in Criminologia Clinica,
Rettore e Docente di Criminologia all'Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia)



ALBO dei GRAFOLOGI?:
Non esiste nessun albo giuridicamente riconosciuto dallo Stato italiano per la categoria dei consulenti e dei periti grafologi. Quelli fasulli più diffusi sono denominati: Albo dei Periti Grafologi Professionisti; Albo dei Periti Grafici a base psicologica e...  chi più ne ha più ne metta. 

ALBO O RUOLO?: L'iscrizione al ruolo (non albo!) presso la Camera di Commercio Ruolo Periti Esperti Consulenti non è obbligatoria e ha il solo fine di "pubblicizzare, rendere noto" chi già esercita l'attività. L'albo (non ruolo) è di natura giuridica ed abilita all'esercizio di un'attività.
Si veda il Nuovissimo Vocabolario Illustrato della Lingua Italiana, di G.Devoti-GG. Oli, voci pg. 76 (albo) e 2704 (ruolo). L'iscrizione al ruolo della CCIAA come pure l'iscrizione all'albo dei CTU del tribunale non equivale a un'iscrizione all'albo, giacché l'albo è abilitante e questi elenchi non lo sono. Il fatto di essere iscritti o meno non dà alcuna rappresentanza giuridica o titolo onorifico o altro. E' come essere iscritti nell'elenco telefonico ai soli fini di pubblicità; in parole povere, con questi elenchi si rende noto che si svolge un'attività come "pubblicità conoscitiva". Anche l'iscrizione all'albo dei CTU presso il tribunale non costituisce curriculum (caso mai, viceversa, occorrerebbe avere un certo tipo di curriculum per essere iscritti).

 

TITOLO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE GRAFOLOGO?

Non esiste alcun titolo abilitante alla professione di grafologo. Su internet si legge: UNICO CORSO IN XXXXXXXX ACCREDITATO DALL’ASSOCIAZIONE XXXXXXXXX: IL PERCORSO DI FORMAZIONE TRIENNALE PERMETTE IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO ABILITANTE LA PROFESSIONE GRAFOLOGICA, RECENTEMENTE RICONOSCIUTA DAL MINISTERO AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2013 N. 4). E' tutto inesatto. Se andiamo a vedere la legge 4/2003 all'art. 7 (occhio al secondo comma!) recita:
Sistema di attestazione
1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

UNIVERSITA' O COSA?:
Rolando Marchesan e la cosiddetta "LIBERA POST-UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DELLA NUOVA MEDICINA" (UIM) di Milano, è stato sanzionato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: «Ingannevole usare titoli 'rettore', 'università'».  La Libera post-Università ecc., ecc., «non è università né statale né riconosciuta dallo Stato». «Ingannevole il "fantomatico" 'albo dei periti grafologi' ...» Applicata una «Sanzione di 6 mila euro per gravità e durata della violazione» Leggi il dispositivo del Garante http://www.criminologia.it/giustizia/sanzione_Garante_contro_UIM_Marchesan.htm 

AVVOCATI E GRAFOLOGI: Il perito scientifico  non può agire in perizia seguendo le logiche e le tattiche avvocatesche. I due campi forensi sono affini ma diversi. Secondo Luigi Lombardi Vallauri (docente di Filosofia del diritto Università Firenze) l'avvocato può essere definito un "giurista a metà" perché a lui  non interessa la verità, ma solo quella che gli fa vincere la causa. Per l'avvocato il cliente ha sempre ragione e l'avversario ha sempre torto, altrimenti perde la causa. Se il perito del CSI:Forensic,  seguisse queste logiche finirebbe col difendere anche l'indifendibile, ossia il colpevole (che invece merita la difesa dell'avvocato). Il perito del CSI:Forensic deve agire da studioso, animato soltanto dalla scienza e dalla propria coscienza, non altro. E ciò vale sia se è di parte (CTP) sia se è d'ufficio (CTU/PTU). 

COLLEGIO dei PERITI GRAFOLOGI?: In Italia non esiste nessun Collegio (né a Torino né altrove), riconosciuto giuridicamente dallo Stato, che ha la rappresentanza giuridica per la categoria dei periti grafologi o calligrafi o dir si voglia. Diffidare, quindi,  dalle denominazioni altisonanti che omettono di dire esplicitamente che si tratta di un'associazione privata. Esiste il Collegio Lombardo e quello Toscano per le categorie non protette giuridicamente, che sono collegi riconosciuti dal Ministero Giustizia, tuttavia l'iscrizione non è abilitante ai fini dello svolgimento dell'attività né obbligatoria per esercitare l'attività professionale.
 

ASSOCIAZIONE CSI:FORENSIC

E' un'associazione con riconoscimento giuridico nazionale personalità giuridica Decreto Prefettizio Massa del 7.2.2014 N° 0003465,  a carattere professionale (clicca qui per vedere il decreto del Riconoscimento giuridico nazionale), inserita nell'elenco Ministero Sviluppo Economico delle Associazioni che rispettano i requisiti fissati dalla legge n°4/2013 Pubb. G.U. n° 22 del 26.1.2013, oltre che accreditata alle Nazioni Unite (clicca qui per vedere attestato membro delle NAZIONI UNITE per i Diritti Umani).  L'Associazione (www.csiforensic.it ) raggruppa i Criminologi ed i Periti e Consulenti in Crimini della Scrittura; quindi, anche i grafologi, che sarebbe più appropriato definirli Consulenti e Periti in Crimini della Scrittura (write crime).
L'iscrizione a CSI:Forensic costituisce condizione  sufficiente per essere iscritto all'albo del CTU presso i Tribunali, come è accaduto per i nostri associati. CSI:Forensic viene chiamata anche a far parte della Commissione Albo CTU del tribunale
(clicca qui per vedere
invito dei Tribunali per far parte delle commissione Albo CTU ). E' partner dell'Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia
 

L’Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia è stato socio UNI e ha partecipato al Tavolo Tecnico UNI/CT 006/GL 28 "Criminalista, Esperto in Scienze Forensi" nel settore della Grafologia


CORSI PER PERITI IN CRIMINI DELLA SCRITTURA
CSI:FORENSIC in collaborazione con l'Istituto Italiano di Criminologia degli studi di Vibo Valentia (clicca qui
) promuove Corsi di formazione a numero chiuso per periti e consulenti in crimini della scrittura. L'attestato rilasciato, previo superamento esame finale, non ha valore di titolo rilasciato da un ente di istruzione pubblica, l'attività di consulente o perito in crimini della scrittura non è disciplinata giuridicamente.

ASSOCIAZIONI DEI GRAFOLOGI INSERITE IN ELENCO MINISTERO
In passato c'erano delle associazioni inserite nella banca dati del CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro, poi abrogato dal Governo-Renzi) e di seguito  inserite prima in un elenco presso il Ministero di Giustizia, poi trasferiti presso Ministero dello Sviluppo Economico.

Si trattava e si tratta di un censimento niente di più e niente di meno, anzi si riporta quanto precisato dallo stesso Ministero di Giustizia  (fonte: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_4_18.wp ): «Tale [inserimento] non è finalizzato ad un riconoscimento o ad  altra forma di regolamentazione, ma è specificamente volto alla individuazione degli enti che risultino essere in possesso dei requisiti strumentali all'annotazione nell'elenco. La reale finalità dell’elenco consiste infatti nell’individuare quali, tra queste associazioni, siano idonee ad essere “sentite” dalle autorità competenti in sede di elaborazione delle piattaforme comuni europee». Dunque, attenti a profili ingannevoli di chi vuol far credere che l'inserimento in questo o quell'elenco ministeriale equivalga a un riconoscimento giuridico per agire in una sorta di ordine professionale, albo professionale, ecc.).

Si ribadisce che NON esiste alcun albo o Ordine professionale o Collegio o Associazione o come dir si voglia, che rappresenta giuridicamente il segmento professionale dei periti e consulenti grafologi, diffidare dai millantatori e ciarlatani.

LE FIRME CON MEZZO MECCANICO: L'INGEGNERIA CRIMINALE DELL'INGANNO Se noi oggi possiamo far nascere il mondo dell'esperienza non dalla natura ma dall'algoritmo e dal video lucente del computer, se possiamo produrre un mondo d'esperienza che sia costruito secondo la regola generativa della logica binaria, ecco che la matematica diviene non più soltanto modello conoscitivo, ma fonte d'esperienza, realtà condivisa nell'esperienza. Il perito competente, allora, deve saper distinguere non più e tanto l'autenticità della scrittura (condizione necessaria), ma il vero dal falso tra realtà e contraddizione del reale (condizione necessaria e sufficiente). LEGGI L'ARTICOLO SU: "LE FIRME VERE IN SENSO GRAFOLOGICO, MA FALSE IN SENSO REALE", clicca qui

FOTOCOPIA, ARTE DELL'INGANNO Ciò che sembra logico a volte diventa illogico. In perizia si può asserire che una cosa è falsa rispetto un'altra di cui si ha la certezza oggettiva che sia vera. La fotocopia, per sua implicita natura e definizione, non è affatto oggettivamente vera, anzi! Se io fotocopio l'originale da falsificare A, ottengo la prima fotocopia B, se intervengo con il correttore (figuriamoci col computer!) posso cancellare e manipolare la scrittura a piacimento, poi faccio la fotocopia del testo così manipolato ed ottengo la copia C. A questo punto, posso utilizzare C, che è un falso "perfetto" dell'originale ed intraprendere una causa civile, tranquillo che il perito grafologo non è detto che se ne accorga e il giudice non è detto che pretende il deposito dell'originale A.

 

GIUDICE, LIBERO CONVINCIMENTO E RELAZIONE CTU Si può contestare una perizia d'ufficio a prescindere dal suo risultato? Oppure, senza entrare nel merito? Si può ritenere il giudice privo di probità intellettuale?  E' evidente che no. Il giudice, secondo recente giurisprudenza della Corte di Cassazione non è più il "perito dei periti" ma più correttamente è il "custode del metodo", ovvero deve vagliare prima di convalidare il metodo che utilizza il perito se soddisfa criteri di scientificità o no. 

GRAFOLOGIA, SCIENZA O TECNICA?

Il Prof Saverio Fortunato sostiene che in senso epistemologico è da ritenersi una tecnica e non una scienza, in quanto tale utile alle scienze criminali, ma più per escludere il reo che per includerlo. E' una condizione necessaria per accertare l'autenticità o meno della scrittura, ma insufficiente per offrire al giudice un giusto responso perché ogni perito o consulente usa il "suo" metodo (talvolta lo stesso perito usa persino tre o quattro metodi contemporaneamente, sommandoli, pur di raggiungere il risultato con l'occhio che vede ciò che cerca). Poi rimane l'enigma di riuscire a scopire la falsificazione di una firma vera in senso grafologico, ma false in senso reale giacché apposta con mezzo meccanico. CSI:Forensic con l'Istituto Italianod i Criminologia tengono un corso avanzato proprio sulla falsificazione della firma con il mezzo meccanico, vai sul sito www.grafologiaforense.it)

GRAFOLOGI (CTU E CTP) COME CIP E CIOP ? Il perito o consulente che agisce in perizia come il ricercatore scientifico non dovrebbe  essere iscritto a nessuna associazione priva del riconoscimento giuridico dello Stato. Altrimenti, si assiste al paradosso che due periti o consulenti, Cip e Ciop, appartenenti allo stesso club associativo dal nome più roboante, possono fare il gioco delle parti, all'insaputa sia del giudice e sia del terzo consulente o perito.

LAUREA IN PSICOLOGIA DELLA SCRITTURA?  In Italia, ad oggi, non esiste una laurea o titolo equipollente riconosciuto dallo Stato in "psicologia della scrittura".

 

PERIZIA OPERA PROTETTA DAI "DIRITTI D'AUTORE"? La perizia giudiziaria è priva dei requisiti di originalità, creatività e novità per essere protetta dalla legge n° 633/1941 sui "diritti d'autore"; più correttamente è un atto giudiziale di parere tecnico difensivo o d'ufficio. Il perito nell'offrire una risposta al quesito applica un ragionamento richiamandosi ad una o più discipline, ma nulla aggiunge alla Tecnica che la stessa non sia già in grado di conoscere. Se il perito afferma che 3+2=5 il risultato "5" del ragionamento matematico non ha nulla di creativo né di originale o  di novità; se poi si deve parlare d'invenzione, questa spetta a Pitagora e non al perito. Spetterebbe, in altre parole, a chi ha inventato la disciplina e non a chi l'applica.

PSICOLOGO O "PSICOLOGO DELLA SCRITTURA"? Lo psicologo è una figura professionale  che ha  conseguito una laurea in psicologia (oppure in pedagogia, ecc. se conseguita prima dell'anno 1990) presso l'università statale, mentre lo "psicologo della scrittura" (se non è uno psicologo)  è un titolo inventato, come lo sarebbe il definirsi "geometra dell'inconscio"!

PSICOLOGO O CRIMINOLOGO? La criminologia clinica è una specializzazione triennale post-lauream che fino al 2002 si poteva conseguire in poche università italiane presso cinque Facoltà di Medicina e Chirurgia. L'accesso era a numero chiuso (10 candidati ammessi per anno accademico), comportava il superamento di un concorso per esami e titoli (prova scritta ed orale) e il conseguimento di 22 esami, oltre la tesi di specialità. Alla specializzazione si accedeva con la laurea in Filosofia, Lettere, Sociologia, Medicina, Giurisprudenza e Psicologia. Spesso sui mass-media quando, purtroppo, c’è un evento delittuoso o criminoso la parola passa allo psicologo o allo psichiatra (che insieme psichiatrizzano il crimine),  ma è un errore grossolano, perché la parola crimine rimanda a criminologo non a psico-qualcosa;
e poi se la specializzazione in criminologia clinica è stata soppressa, tutti questi criminologi come lo diventano? clicca qui Va precisato che per la legge italiana solo l'università rilascia titoli accademici e detti titoli sono: laurea breve, laurea specialistica e dottorato, quindi per potersi definire criminologi (o farmacisti o altro) occorre aver conseguito uno di questi titoli. Il Master non è un titolo accademico, tanto per essere chiari, ancor meno un corso di perfezionamento, anche se svolti presso università legalmente riconosciute, figuriamoci in strutture o enti non universitarie e prive del riconoscimento giuridico.
 

La protezione legale dei titoli accademici

 La Legge 13 marzo 1958, n. 262 regola il «conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili».

L'articolo 1 recita: «Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge».

L'articolo 2 recita: «È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti ed istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. I trasgressori sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 150.000 a L. 300.000. Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, della qualifica accademica di dottore compresa quella honoris causa, di qualifiche di carattere professionale e della qualifica di libero docente, ottenute in contrasto con quanto stabilito nell'articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 200.000, anche se le predette qualifiche siano state conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice Penale».

Il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, recita all'articolo 178: «La qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale può essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle Università e degli Istituti superiori. Chi contravvenga alla disposizione, di cui al comma precedente, incorre nella esclusione dall'albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle altre pene previste per gli esercenti abusivi delle singole professioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai professori universitari di ruolo e ai liberi docenti delle materie o parti di materie che sono oggetto delle singole specialità».
La legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, recente misure urgenti per l'Università), nel suo articolo 10, prevede che «le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge».
Titolo di studio straniero non riconosciuto
In Italia è vietato utilizzare il titolo accademico e professionale conseguito all'estero quando esso non sia riconosciuto o riconoscibile in Italia.
In questo senso si esprime la Legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), quando all'articolo 1 afferma che «È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato».
Allo stesso modo si esprime la Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il «conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili». L'articolo 3 prevede infatti che siano passibili di pena «i cittadini italiani che fanno uso di titoli accademici conseguiti all'estero e non riconosciuti in Italia».

 

DOTTORE O DOCTOR? Esistono depliant pubblicitari con tanto di istruzioni su come acquistare il titolo (fasullo) di "doctor", in Svizzera o in altri Paesi rivolti ad imprenditori e professionisti. La pubblicità è "corretta" perché specifica (sia pure con caratteri minuscoli) che tale titolo abbreviato in "Dr" o "Dr (Ch)" (ossia, il suffisso Dr seguito con la sigla del Paese che lo rilascia)  in Italia sono privi di  validità giuridica, tuttavia sono venduti lo stesso e allora i Tribunali prima di iscrivere all'albo dei CTU i "Dr" o "Doctor" farebbero bene a chiedere (o procurarsi) il certificato di laurea in originale.

PSICOLOGO E ALBO L'albo degli Psicologi è stato istituito con legge n° 56/1989, che negli artt. 32, 33, 34 e 35 (Testo vigente aggiornato alla G.U. del 14/06/1999, n. 137) ha generosamente disposto: Riportiamo l'art. 32. lettera  c) vengono inclusi nell'albo i laureati in discipline diverse dalla psicologia, che abbiano svolto  dopo  la laurea almeno due anni d’attività che forma oggetto della   professione   di   psicologo  contrattualmente  riconosciuta dall'università,   nonché   i   laureati  che  documentino  di  avere esercitato  con  continuità  tale  attività,  presso  enti o istituti soggetti   a   controllo o vigilanza  da  parte  della  pubblica amministrazione, per almeno due anni dopo la laurea;  d)  coloro  che  siano  stati  dichiarati,  a seguito di pubblico concorso,  idonei  a ricoprire un posto in materia psicologica presso un'istituzione  pubblica  per il cui accesso era richiesto il diploma di laurea.
Art. 34. Ammissione all'esame di Stato degli iscritti ad un corso di specializzazione. 1.
(...) sono ammessi  a  sostenere  l'esame  di  Stato  (...) coloro  che,  al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino  iscritti  ad un corso di specializzazione almeno triennale in  psicologia  o  in uno dei suoi rami, e che documentino altresì di avere  svolto,  per  almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.
Art. 35. Riconoscimento dell'attività psicoterapeutica: 1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  3,  l'esercizio dell'attività  psicoterapeutica  è  consentito  a  coloro  i  quali o iscritti  all'ordine degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei medici  e  degli  odontoiatri,  laureatisi entro l'ultima sessione di laurea,  ordinaria  o  straordinaria, dell'anno accademico 1992-1993, dichiarino,  sotto  la  propria responsabilità, di aver acquisita una specifica formazione professionale in psicoterapia, documentandone il curriculum  formativo con l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata,   nonché   il   curriculum   scientifico   e   professionale, documentando  la  preminenza  e  la  continuità  dell'esercizio della professione psicoterapeutica.  2.   é   compito  degli  Ordini  stabilire  la  validità  di  detta certificazione.


PSICOANALISI In senso epistemologico è da ritenersi una teoria e non una scienza (del resto S. Freud, in vita sua non ha mai curato nessuno) e solo in quanto tale è utile alle scienze criminali, come lo sono tante altre teorie.

PSICOGRAFOLOGI O GRAFOLOGI?
La grafologia  è una condizione necessaria ma insufficiente per offrire un giusto responso al magistrato, poiché, con l'avvento delle tecnologie più sofisticate è possibile falsificare la scrittura rendendola "vera" in senso grafologico, ma falsa in senso reale. Il perito grafologo deve stare a passo coi tempi e aggiornare il suo sapere seguendo l'evoluzione della tecnica criminale, per questo occorre un approccio criminologico più chpsicologico.

PSICODIAGNOSI E GRAFOPATOLOGIA? SONO UN NON-SENSO PER ESSENZA:  leggi articolo

www.criminologia.it/scienze/grafodiagnosi_o_grafopatologia_sono_un_nonsenso_per_essenza_di_Saverio_Fortunato.htm

LA GRAFOLOGIA MEDICA CON LA SUA GRAFOPATOLOGIA NON C'ENTRANO CON LA MEDICINA

E’ un errore richiamarsi alla grafologia medica pensando sia una cosa seria; essa ha la pretesa di diagnosticare le malattie attraverso la scrittura, ma siamo seri, è già difficile capire qualcosa con le analisi del sangue e una scintigrafia, ma pretendere di fare diagnosi attraverso l’analisi della scrittura è davvero un azzardo! Difatti, la "grafopatologia non rientra nelle medicine e pratiche non convenzionali riconosciute dalla Federazione nazionale dei medici 

 

Pubblicato in rete 12 settembre 2004, ultimo aggiornamento il 12.2.2015 - Per contatti: info@criminologia.it

Leggi l'articolo correlato
La perito-casalinga grafologa (che ti manda in galera, col linguaggio della supercazzola bitumata)
di Prof. Saverio Fortunato

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