Procedimento - Fonte: www.agcm.it -

PI5041 - WWW.UIM-PSICO.ORG
DECISIONE

esito
Ingannevole
data
07/06/2006
sanzione
Articolo 26 comma 7 (D. Lgs. n. 206/05): gravità e durata della violazione
ammontare (Euro)
6.000,00


Provvedimento
- Fonte: www.agcm.it -
PI5041 - WWW.UIM-PSICO.ORG

tipo

Chiusura istruttoria

numero

15601

data

07/06/2006

PUBBLICAZIONE

Bollettino n.

23/2006


 Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole



Testo Provvedimento

PI5041 - WWW.UIM-PSICO.ORG
Provvedimento n. 15601

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 giugno 2006;

SENTITO il Relatore Professor Carlo Santagata;

VISTO il Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. del 11 luglio 2003, n. 284;

VISTO il provvedimento del 22 dicembre 2005 con il quale è stata disposta la sospensione provvisoria del messaggio pubblicitario ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 206/05;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute rispettivamente il 24 e il 27 ottobre 2005, integrate in data 30 novembre 2005 con l'identificazione del committente, un consumatore e un concorrente hanno segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, del messaggio pubblicitario diffuso dall'Università Internazionale della Nuova Medicina, volto a promuovere l'attività della medesima attraverso il sito internet www.uim-psico.org, precisamente alle pagine:
www.uim-psico.org/, in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/UIM.htm, in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/Corsi.htm, in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/corsopds.htm, in data 18.10.2005;
www.uim-psico.org/corsoper.htm, in data 18.10.2005;
www.uim-psico.org/Terapia.htm, in data 15.10.2005;
www.uim-psico.org/Perizie.htm, in data 15.10.2005.
Nelle richieste di intervento si lamenta, contrariamente al vero, che il messaggio, per le affermazioni in esso contenute, indurrebbe a ritenere che l'Università Internazionale della Nuova Medicina sia un'università, autorizzata ad operare in Italia come università riconosciuta e che conferisca titoli di studio aventi valore legale. In realtà, la suindicata università non avrebbe ottenuto alcun riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione, e non potrebbe rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

II. MESSAGGIO

Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in alcune pagine del sito www.uim-psico.org. Alla home page è riportato il seguente frontespizio: " Libera Università "UIM", già istituto di indagini psicologiche. Presidente –Rettore: prof. Rolando Marchesan"; attraverso un link ipertestuale si visualizza la pagina riservata alla presentazione della U.I.M nella quale si riportano le seguenti informazioni:
"La LIBERA-'Università internazionale "UIM" è un ente privato, di livello post-universitario. Fondata nel 1947 da Marco e Rolando Marchesan col nome di ISTITUTO DI INDAGINI PSICOLOGICHE, inizialmente per studi, ricerche, applicazioni, medicina psicosomatica e insegnamento nei seguenti ambiti: psicologia della scrittura, perizie grafiche a base psicologica, psicologia sociale; successivamente ipnosi medica e psicologica, training autogeno, interpretazione del disegno e altri. In essa operano una decina di specialisti, parte medici, parte psicologi. Ex-allievi dell'UIM sono operanti, dal 1978 anche in Australia, dal 1985 nell'Est Europeo. Unica a livello internazionale, l'UIM collabora dal 1989 col Ministero della Sanità di Mosca; dal 1995 con The Morton Prince Mental Health Center di New York, il quale ammette a collaborare con le strutture sanitarie U.S.A. solo gli ipnoterapeuti dell'UIM (e ciò a livello internazionale). Il suo aspetto formativo-didattico, comprendente fra l'altro ipnosi medica e psicologica, medicina psicosomatica, training autogeno, studio psicologico della scrittura e del disegno infantile, è rivolto principalmente a medici e a psicologi; alcuni Corsi sono però aperti anche ad altre figure professionali, soprattutto nel settore didattico. Numerosi sono gli ex-allievi che con competenza e profitto operano in tutte le regioni d'Italia e in diverse altre Nazioni. L'UIM è collegata, per l'attuazione dei propri programmi statutari (ricerca, didattica, applicazione), ad altri enti, italiani e stranieri, attivi nella psicoterapia, perizie grafiche, medicine complementari, editoria specializzata.
Nelle pagine successive che compongono il sito, vengono dettagliatamente illustrati i singoli corsi organizzati, le attività ed i servizi proposti, le informazioni relative all'organico, le modalità e i termini per accedere ai singoli corsi. Nella presentazione dei diversi insegnamenti, si utilizzano espressioni quali "corsi di specializzazione", "tesi", che rimandano immediatamente ad un ambito prettamente accademico.
Alcune pagine del sito in oggetto, contengono anche la presentazione di un Albo di periti grafici a base psicologica, nel quale si afferma che esso "è stato redatto con la supervisione di un ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia apprezzato anche da alti magistrati milanesi".

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 1 dicembre 2005 è stato comunicato al segnalante, alla Società Medico Psicologica S.r.l. e all'Università Internazionale della Nuova Medicina, in qualità di operatori pubblicitari, l'avvio del procedimento ai sensi del Titolo III, Capo II, del Decreto Legislativo n. 206/05, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, precisando che l'eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati e alle qualifiche dell'operatore pubblicitario.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

a) Richiesta di informazioni agli operatori

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla Società Medico Psicologica S.r.l. e all'Università Internazionale della Nuova Medicina, in qualità di operatori pubblicitari, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03 di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti:
1. la natura dell'attività svolta dall'Università Internazionale della Nuova Medicina, specificando in particolare se la stessa goda di riconoscimento o accreditamento da parte delle istituzione italiane, allegando in caso affermativo la relativa documentazione;
2. la validità in Italia dei titoli conseguiti presso l'Università Internazionale della Nuova Medicina al termine del corso di studi e sua eventuale equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati in Italia da un'università statale o privata riconosciuta;
3. le caratteristiche e la durata dei corsi di studio pubblicizzati;
4. i requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi;
5. le caratteristiche dei docenti impiegati, anche con riguardo ai corsi di ipnosi medica e psicologica;
6. la natura e le caratteristiche degli elenchi di professionisti presenti sul sito;
7. la natura e le caratteristiche dell'albo dei periti grafici a base psicologica;
8. la veridicità dell'affermazione: "l'unica a livello internazionale che collabora dal 1989 col Ministero della Sanità di Mosca, dal 1995 con The Morton Prince Mental Health Center di New York, il quale ammette a collaborare con le strutture sanitarie U.S.A.. solo gli ipnoterapeuti dell'UIM";
9. la veridicità dell'affermazione: "Alcuni periti grafici dell'UIM sono operanti in altre Nazioni e Continenti. I periti residenti in Italia ricevono talora incarichi peritali da Tribunali stranieri";
10. informazioni sulla programmazione pubblicitaria a cui sono i messaggi sono riconducibili.

b) Memorie degli operatori

Con memorie pervenute nelle date 9 dicembre 2005, 16 dicembre 2005, 24 marzo, 10 aprile e 27 aprile 2006, la società Società Medico Psicologica S.r.l. e l'Università Internazionale della Nuova Medicina hanno evidenziato quanto segue:
l'Universitas Internazionale della nuova Medicina (UIM), che ha modificato la sua denominazione in "Libera Post-Università Internazionale", è un organismo della Società Medico Psicologica S.r.l., costituita nel 1992, con finalità di studio e ricerca nei seguenti ambiti: psicologia della scrittura, perizie grafiche a base psicologica, medicina psicosomatica, ipnosi medica e psicologica, training autogeno e interpretazione del disegno;
ha il patrocinio della regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
i diplomi rilasciati dalla Libera Post-Università non hanno alcuna equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati dalle università statali o private e riconosciute, essendo diplomi di specializzazione post-universitaria, rilasciati da una struttura privata;
il diploma di perito grafico può essere titolo preferenziale per l'iscrizione all'Albo dei periti e consulenti tecnici, mentre "gli altri diplomi hanno valore di aggiornamento e completamento di competenze nelle relative professioni";
la UIM non ha mai promesso né affermato sul proprio sito di essere autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, perché i diplomi rilasciati costituiscono l'attestazione privata di un arricchimento culturale – professionale ottenuto da soggetti che sono comunque abilitati ad esercitare le proprie professioni;
la denominazione "Università" non è tale da indurre in errore i consumatori;
il messaggio segnalato è stato rimosso dal sito, in attesa della decisione dell'Autorità;
ha abbandonato la denominazione "Libera Post-Università Internazionale", ritornando a quella originaria "Istituto di indagini psicologiche";
l'iscrizione ai corsi della "UIM" può avvenire solo per chi è già in possesso di una laurea e per i corsi di ipnosi tale laurea deve essere necessariamente in medicina o psicologia;
agli iscritti viene prospettata la possibilità di conseguire non una laurea, ma esclusivamente un diploma che non ha valore legale o ufficiale, ma che attesta la frequenza con profitto dei corsi stessi;
a chi frequenta un corso della UIM non viene rilasciato il titolo di "dottore";
attraverso la pubblicità dei corsi si garantisce un arricchimento culturale e professionale;
il messaggio non lascia intendere che gli iscritti ai corsi possano conseguire una laurea, perché il possesso della laurea è requisito indispensabile per l'iscrizione stessa ai corsi;
la UIM non ha mai affermato che i suoi corsi sfociassero in diplomi aventi valore legale;
i patrocini ricevuti dalla Regione Lombardia vanno intesi come riconoscimenti del valore culturale delle attività della UIM;
i diplomati in psicologia della scrittura talvolta prestano collaborazioni presso tribunali stranieri, ma ciò non è fondamentale nel messaggio pubblicitario in questione;
la presentazione dei corsi per quanto possa essere caratterizzata da toni enfatici, è da considerarsi obiettiva e veritiera.
Alle suindicate memorie, gli operatori hanno allegato in copia: 1) documento attestante la concessione di patrocinio da parte del MIUR; 2) documento attestante la concessione di patrocinio da parte della Regione Lombardia; 3) informazioni sui corsi di psicologia della scrittura, di perizie grafiche a base psicologica, ipnosi medica e psicologica, interpretazione del disegno e training autogeno; 4) informazioni circa le figure professionali dei docenti che operano presso la UIM, quali medici e psicologi; 5) albo dei periti grafici a base psicologica; 6) documenti attestanti la collaborazione scientifica con il Ministero della sanità dell'URSS, con l'Università di Mosca e con il Morton Prince Mental Health Center di New York; 7) bilancio della società.

c) Memorie dei segnalanti

Con ulteriori memorie pervenute nelle date 9, 21, 22 e 24 dicembre 2005, i segnalanti hanno altresì evidenziato quanto segue:
i messaggi della UIM sono ingannevoli nella misura in cui lasciano intendere che si tratti di un'Università statale o riconosciuta, utilizzando termini quali "università", "rettore", "preside", "corso di specializzazione in";
il messaggio induce in errore sulle caratteristiche dei servizi pubblicizzati, ed in particolare sulla possibilità di conseguire titoli aventi valore legale;
nei messaggi si cita di un albo che non ha alcun valore legale;
i messaggi lasciano intendere che il conseguimento di un titolo equivalga all'essere abilitati ad una professione;
la UIM pubblicizza la propria attività anche attraverso depliant inviati a chi richieda informazioni;
la UIM svolge anche attività editoriale stampando diplomi post–laurea e libri;
nonostante il sito www.uim-psico.org sia stato inibito, in data 23 dicembre 2005 la UIM ha registrato un nuovo dominio con l'indirizzo www.uim.mi.it di contenuto sostanzialmente identico.
In data 24 aprile 2006 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
Anche il sito www.uim.mi.it. non è attualmente in diffusione.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento è stato diffuso sulla rete Internet, in data 8 maggio 2006 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo n. 206/05.
Con parere pervenuto in data 1° giugno 2006, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole/comparativa illecita ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti considerazioni:
l'uso della denominazione "università", associato al termine "diploma" e alla pubblicazione di Albi, suscita nei destinatari il convincimento che l'Università Internazionale della Nuova Medicina sia una vera e propria Università degli studi, autorizzata ad operare secondo la normativa vigente;
l'effetto confusorio è aggravato dall'indicazione relativa alla circostanza che quanto pubblicizzato sarebbe patrocinato della Regione Lombardia e del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca;
i vantati legami internazionali contribuiscono a fornire dell'istituto un'immagine di prestigio e riconoscimento a livello internazionale che rafforza il convincimento che si tratti di università riconosciuta.

VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Appare necessaria, in via preliminare, una disamina del quadro normativo vigente in Italia. La denominazione "Università" è riservata, infatti, per legge, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, recante "Misure urgenti per l'Università", convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale. L'articolo in esame dispone, infatti, che "le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge". Allo stesso modo i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (individuati, in via primaria, dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, recante "Conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili", e, in particolare, dall'articolo 1, volto a disporre che "le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge" e dall'articolo 1 della legge, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", 19 novembre 1990, n. 341) e possono essere conferiti, con le modalità e nei casi indicati dalla legge stessa, esclusivamente dalle istituzioni universitarie statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale (articolo 2 della legge n. 262/58 e articolo 1 punti 1. e 2. del R.D., recante "Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore", 31 dicembre 1933, n. 1592).
Queste disposizioni sono ispirate all'evidente finalità di evitare che si ingenerino confusioni tra soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea aventi valore legale ai sensi della normativa italiana ed altri istituti formativi, che, indipendentemente dalla qualità dell'istruzione impartita, tale abilitazione non posseggano.
Per il consumatore italiano, pertanto, il termine università, oltre ad essere giuridicamente pregnante, è carico di indiscutibili valenze storico-culturali, immediatamente connesso com'è ad enti ed istituzioni che da tempo caratterizzano, non solo sul piano culturale, la vita e la società italiana; possiedono cioè una forza evocativa loro propria che rimanda al valore legale dei titoli rilasciati. [Cfr., sul punto , Tar Lazio Sez. I. n.14655/2004]
Il messaggio in esame, tramite l'utilizzo delle espressioni "università", "rettore", "post università", "tesi", "albo … redatto con la supervisione di un ispettore Generale del Ministero di Grazia e Giustizia apprezzato anche da alti magistrati milanesi", lascia intendere che la UIM sia un'Università riconosciuta e che possa rilasciare titoli aventi valore legale anche ai fini dell'iscrizione in un fantomatico albo professionale. I profili di ingannevolezza segnalati riguardano, quindi, la possibile induzione in errore dei consumatori circa la qualifica della predetta società quale istituzione universitaria riconosciuta in Italia, nonché circa il valore legale dei titoli dalla stessa rilasciati. Il messaggio in esame, riportando in evidenza la denominazione di "Libera Università UIM", induce il consumatore a ritenere che si tratti di una struttura accademica riconosciuta, abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale in Italia a seguito della frequenza dei corsi pubblicizzati.
L'Istituto in oggetto "non è Università di Stato né legalmente riconosciuta", circostanza ammessa dagli operatori stessi nelle memorie prodotte in data 9 dicembre 2005: "i diplomi rilasciati dalla Libera Post-Università non hanno alcuna equipollenza con i diplomi di laurea rilasciati dalle Università statali o private e riconosciute".
La modifica della denominazione "Libera Università Internazionale della Nuova Medicina" in "Libera post-Università Internazionale della Nuova Medicina" non può ritenersi idonea a circoscrivere gli effetti confusori determinati dal messaggio.
Contribuisce, inoltre, ad indurre i consumatori in errore il fatto che nel messaggio vi sono numerosi riferimenti diretti e indiretti volti a qualificare l'UIM come "Università", quali i termini "Rettore" "tesi", dizioni inscindibilmente legate, nella comune percezione, all'organizzazione e al funzionamento di istituzioni universitarie, pubbliche o private, abilitate al rilascio di titoli aventi valore legale.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può pertanto concludersi che il messaggio in esame è suscettibile di indurre in errore i destinatari in relazione alla qualifica dell'operatore pubblicitario e al valore dei titoli rilasciati alla fine dei corsi, potendo per questo motivo pregiudicarne il comportamento economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

Ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, con la decisione che accoglie il ricorso, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.
Nel caso in esame, con riferimento alla gravità della violazione si tiene conto dell'ampiezza e delle modalità di diffusione del messaggio. Il messaggio è stato diffuso attraverso internet e appare, quindi, suscettibile di aver raggiunto un ampio numero di consumatori. Per quanto riguarda la durata della violazione, si ritiene necessario considerare che il messaggio è stato diffuso per un breve periodo di tempo.
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla Società Medico Psicologica S.r.l. e all'Università della Nuova Medicina UIM la sanzione pecuniaria nella misura di 3.000 € (tremila euro) ciascuna.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario in esame è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle qualifiche dell'operatore pubblicitario e alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico e ledere le imprese concorrenti;


DELIBERA


a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla Società Medico Psicologica S.r.l. e dall'Università Internazionale della Nuova Medicina costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
b) che alla società Società Medico Psicologica S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 € (tremila euro).
c) che all'Università Internazionale della Nuova Medicina sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 € (tremila euro).

Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/05, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

Pubblicata in rete il 10.7.2006